In caso di separazione e divorzio gli assegni familiari spettano al coniuge a cui sono affidati i figli, (cd. collocatario), questo anche se a percepirli è l’altro coniuge.

A stabilirlo è la Legge 151/1975 : “Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge”.

Quindi il genitore non affidatario ma titolare degli assegni familiari sarà tenuto a corrisponderli all’altro coniuge, in aggiunta all’assegno di mantenimento e a prescindere dall’ammontare di quest’ultimo.

Gli assegni familiari rientrano nell’assegno di mantenimento?

Assegni familiari e assegno di mantenimento sono due tipi di proventi separati, differente è infatti la loro funzione.

I primi costituiscono una sorta di integrazione alimentare, ovvero una prestazione a sostegno del reddito delle famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati a carico dell’INPS.

L’assegno di mantenimento, invece, è il contributo mensile che il genitore non collocatario corrisponde per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione dei figli, il cui importo viene calcolato in proporzione alla capacità reddituale del genitore.

Si evince quindi chiaramente che si tratta di due proventi distinti e separati ecco perché gli assegni familiari sono dovuti in aggiunta e non possono essere decurtati dall’assegno di mantenimento, ovvero il mantenimento è dovuto per intero e non può essere decurtato degli assegni percepiti per legge dal coniuge affidatario.

Deroghe

Si tratta però di un principio derogabile. In fase di separazione e divorzio infatti i coniugi sono liberi di concordare diversamente, stabilendo quindi che l’importo dell’assegno di mantenimento per i figli sia comprensivo degli assegni familiari, il cui ammontare andrà quindi detratto da quanto dovuto a titolo di assegno di mantenimento.

E’ pure possibile che il coniuge che li percepisce ne trattenga solo una parte. In questo caso la quota degli assegni familiari trattenuta costituirà comunque reddito e, dunque, se ne potrà tenere conto nel determinare l’importo dell’assegno di mantenimento in favore dell’altro.

E se il coniuge titolare degli assegni familiari non li corrisponde?

E’ frequente nella pratica che il genitore non affidatario, che percepisce gli assegni familiari dal proprio datore di lavoro, non provveda poi a corrisponderli all’altro genitore, ritenendo a torto di essere tenuto esclusivamente al versamento dell’importo dell’assegno di mantenimento così come determinato nel provvedimento del Tribunale.

In queste ipotesi, il genitore che trattiene per sé gli assegni familiari commette il reato di appropriazione indebita, posto che incassa del denaro di fatto non proprio, in quanto percepito per conto dell’altro genitore.

Come tutelarsi se il genitore collocatario non ha mai percepito dall’altro gli assegni familiari?

In questi casi sarà possibile, tramite il proprio legale, rivolgersi al Tribunale competente per richiedere ed ottenere il rimborso delle somme indebitamente trattenute dall’altro coniuge.

Hai bisogno di una consulenza?

Contatta telefonicamente l’Avvocato Manuela Orgiu.
 340.3047437
O clicca qui per inviare un messaggio su Whatsapp
Possibilità di accedere al Gratuito Patrocinio per coloro che non possono sostenere le spese di un giudizio. Fissa un appuntamento in studio o richiedi una consulenza online

Chiama adesso!